Accesso agli atti

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 241 del 1990 il cittadino ha diritto a prendere visione e a richiedere copia di tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale (delibere, determinazioni, direttive, circolari, ordinanze…).

L’accesso è escluso solo per alcune categorie di atti:

quelli coperti da segreto di Stato,
quei documenti la cui visione sarebbe pregiudiziale per:
– l’ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità,
– la politica monetaria e valutaria,
– la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali,
– la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese (garantendone la visione ai diretti interessati). Es. documenti sul personale, sulla vita privata, relazioni o rapporti che implicano una valutazione morale, tecniche di investigazione ecc…